20 Febbraio 2014
Dal 1 gennaio 2014, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Inizialmente era stato introdotto dal Senato lo slittamento di un anno del secondo scaglione (35% dei consumi previsti per acqua calda sanitaria+riscaldamento+raffrescamento da coprire con impianti da fonti rinnovabili) previsto dal Decreto Rinnovabili (D.Lgs. 28/2011, Allegato 3).
La Camera ha annullato la proroga di un anno, lasciando confermati i termini per gli obblighi minimi prescritti dal D.Lgs. 28/11, ovvero:
- il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Il testo del provvedimento passa ora di nuovo al Senato per il via libero definitivo entro il 28 febbraio prossimo.