22 Aprile 2014
L'imposta Comunale sugli Immobili (ICI, divenuta IMU) è stata istituita con il D.Lgs. 504/1992 che prevede, all'art. 2, il pagamento di detta imposta per: •unità immobiliari iscritte o da iscrivere nel catasto edilizio urbano;
•aree utilizzabili a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
•terreni adibiti all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione del fondo, della silvicoltura, e all'allevamento del bestiame ed attività connesse (attività dell'imprenditore agricolo).
Al riguardo, più volte in giurisprudenza si è discusso se un'area edificabile, così come individuata nel Piano Regolatore Generale, è soggetta al pagamento del tributo, indipendentemente dalla successiva adozione o meno dei relativi strumenti attuativi.
La conclusione cui è giunta di recente la Corte di Cassazione, con la Sentenza 5161/2014, è che un'area edificabile, in quanto classificata come tale dal PRG, è comunque soggetta al pagamento dell'imposta anche se di fatto non edificabile per l'esistenza di vincoli.
Pertanto, la presenza di vincoli edificatori su di un'area edificabile incide solo sul valore venale dell'area e di conseguenza sulla base imponibile per il relativo pagamento dell'imposta, ma non sull'obbligatorietà del tributo da versare.
Per scaricare la Sentenza della Corte di Cassazione 5161/2014 clicca qui
22 Aprile 2014
L'utilizzo della pompa di calore è sempre più diffuso grazie al notevole miglioramento delle prestazioni energetiche che offre e alle detrazioni che si possono ottenere in caso di intervento di efficientamento energetico.
Ricordiamo che il D.L. 63/2013 ha reintrodotto la possibilità di usufruire della detrazione del 65 % in merito alle spese di sostituzione per:
•impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
•scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
Circa gli interventi detraibili sono stati richiesti nuovi chiarimenti sulle pompe di calore all'Enea, che ha provveduto ad aggiornare le proprie FAQ.
In particolare, con la FAQ n. 74, viene chiesto se l'installazione di un nuovo sistema di climatizzazione invernale (in cui è previsto in un unico contenitore sia la caldaia a condensazione che una pompa di calore di piccola potenza) sia comunque compatibile con la detrazione fiscale.
La risposta è positiva: la pompa di calore, nella configurazione connessa e integrata alla caldaia, rientra tra le apparecchiature elettriche ed elettroniche agevolabili ai sensi dell'art.3 del Decreto edifici.
Pertanto, l'intervento oggetto del quesito è compatibile con il sistema di detrazione fiscale per l'efficienza energetica.
Per scaricare le FAQ Enea detrazioni 65%, aprile 2014 clicca qui
22 Aprile 2014
Il 27 marzo 2014 la Commissione per gli Interpelli del Ministero del Lavoro ha dato risposta a tecnici, imprese e datori di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro (vedi art. Sicurezza sui luoghi di lavoro e testo unico sulla sicurezza, ecco i chiarimenti del Ministero ai nuovi Interpelli).
La Commissione (Interpello n. 3/2014) ha chiarito che l’acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIA e l’autocertificazione dei requisiti di idoneità tecnico professionale sono documenti sufficienti a comprovare l’idoneità dell’impresa appaltatrice, in base all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008.
Inoltre, viene precisato che il committente non può richiedere copia del DUVRI alla ditta appaltatrice , in quanto la redazione del documento, laddove previsto, è un obbligo del committente che può richiedere documenti e informazioni finalizzate all’elaborazione del DUVRI.
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20 Febbraio 2014
Dal 1 gennaio 2014, nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e del 35% della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Inizialmente era stato introdotto dal Senato lo slittamento di un anno del secondo scaglione (35% dei consumi previsti per acqua calda sanitaria+riscaldamento+raffrescamento da coprire con impianti da fonti rinnovabili) previsto dal Decreto Rinnovabili (D.Lgs. 28/2011, Allegato 3).
La Camera ha annullato la proroga di un anno, lasciando confermati i termini per gli obblighi minimi prescritti dal D.Lgs. 28/11, ovvero:
- il 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- il 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- il 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Il testo del provvedimento passa ora di nuovo al Senato per il via libero definitivo entro il 28 febbraio prossimo.
24 Gennaio 2014
Ai fini della detrazione del 50%, è consentito un lieve spostamento rispetto al sedime originario degli edifici, non vincolati.
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